dall’intervista all’avocato De Michele
Ma perché la Corte costituzionale non è autonoma nel suo giudizio? Non poteva risolvere la Corte il problema del precariato scolastico, visto che tutti i giudici di merito attendevano la decisione della Consulta?
“Senza dubbio è autonoma come organo costituzionale di garanzia, ma non credo che avrebbe potuto risolvere il problema del precariato scolastico più dello sforzo coraggioso già realizzato con l’ordinanza n. 207/2013 di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia firmata dal Presidente Mattarella. C’era innanzitutto un problema enorme, giuridico, di ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale delle sette ordinanze dei Tribunali di Trento, Roma e Lamezia Terme, che avevano puntato solo ed esclusivamente alla sanzione del risarcimento dei danni e non della stabilizzazione ed avevano indicato come norma da dichiarare illegittima per contrasto con la direttiva soltanto l’art.4, comma 1, della legge n.124/1999. Del resto, mi pare che la confusione regni sovrana nella giurisprudenza di merito: Corte di giustizia (sentenza Mascolo, punto 116), Cassazione (sentenza n.10127/2012) e Corte costituzionale (ordinanza n.207/2013) sono univoche nell’escludere la possibilità che si applichi il risarcimento dei danni di cui all’art.36, comma 5, d. lgs. n.165/2001, mentre i giudici di merito continuano prevalentemente a inventarsi le soluzioni più fantasiose sul risarcimento dei danni, dimostrando ampiamente di aver perso la bussola. Quindi, non è che la Corte costituzionale, dopo aver escluso il risarcimento dei danni, avrebbe potuto individuare una sanzione effettiva diversa da quella ritenuta adeguata dalla Corte di giustizia, cioè la stabilità lavorativa dopo il superamento dei 36 mesi – tutto compreso, anche gli spezzoni di cattedra, le supplenze fino al termine delle attività didattiche, le sostituzioni effettive, oltre alle supplenze annuali -, perché la norma è chiara e non ammette un’applicazione ‘limitativa’ rispetto alla tipologia di supplenza. E anche per consentire l’applicazione dell’art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368/2001, la Corte costituzionale avrebbe dovuto fare i salti mortali e andare molto oltre le sue possibilità operative”.
Romano Pisciotti surfing web