LA LEGGE: tamponamento a catena

Tamponamento a catena o semplice carambola tra veicoli?

Nel caso in questione, infatti, la Suprema Corte è stata chiamata a giudicare un caso in cui i veicoli non si trovavano incolonnati sulla stessa corsia di marcia, ma provenivano da direzioni opposte e diverse.

In prossimità di un incrocio, complice la forte velocità, un veicolo ha urtato una motocicletta che, a sua volta, per effetto della spinta ricevuta, è andata a urtare un’altra moto. È giusto parlare in questa circostanza di tamponamento a catena?

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n.17896/2022, ha confermato il proprio orientamento sulle responsabilità da attribuire in un tamponamento a catena, precisando però che sebbene in un sinistro tra veicoli fermi in coda sia scontato attribuire la colpa dell’urto al conducente dell’ultima vettura, bisogna tuttavia avere la prova che i veicoli coinvolti fossero effettivamente incolonnati.

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 Presentato da Romano Pisciotti

Le Sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo

la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è pronunciata su ben 13 vicende giudiziarie che cittadini europei, e non, hanno sottoposto al suo sindacato. L’oggetto è, per tutte, il medesimo: violazioni dei diritti umani sanciti e protetti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo. Gli stati coinvolti e giudicati sono: Francia, Grecia, Azerbaijan, Belgio, Croazia, Russia ed Ucraina; tutti sono risultati colpevoli, a vario titolo, di quelle violazioni e molti dovranno risarcire i danni arrecati alle vittime.

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Interim measures ed estradizione: come la Corte previene la violazione dei diritti umani
La giustizia che si può ottenere a Strasburgo non brilla di speditezza. Basta guardare le date in cui sono stati proposti i ricorsi di oggi (ve ne sono ben due del 2004!) per capire che ha ragione chi dice che la Corte Europea “è vittima del proprio successo“. Troppo ricorsi per un giudice che dovrebbe intervenire soltanto a quelle violazioni sfuggite dal controllo dei singoli paesi. Gli Stati controllano poco e male, e così i ricorsi fioccano in gran numero, intasando il giudice europeo e rendendo decennali i tempi di una causa. Non a caso le nuove tendenza di riforma del sistema convenzionale, che vengano dagli stati (il Protocollo XV ridurrà il termine entro il quale proporre ricorso da 6 a 4 mesi) o dalla stessa corte (le sentenze pilota danno respiro alla corte, mentre gli stati risolvono disfunzioni strutturali), sono nel senso di ridurre la mole del contenzioso..
Ma accanto a quel binario, rallentato e appesantito, ve n’è un altro, molto più spedito: la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo può concedere in tempi brevissimi Interim measures a favore del ricorrente per evitare e prevenire le violazioni dei diritti umani. Come le comuni misure cautelari, anche queste interim measures sono concesse non al termine bensì all’inizio di un processo, e servono non a fare giustizia (come la sentenza che accerta le responsabilità degli stati e dispone l’equa riparazione) bensì per prevenire una imminente ingiustizia.

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Romano Pisciotti: stop alle estradizioni

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Stop extraditions

Precariato – Ordinanza della Corte

dall’intervista all’avocato De Michele

Ma perché la Corte costituzionale non è autonoma nel suo giudizio? Non poteva risolvere la Corte il problema del precariato scolastico, visto che tutti i giudici di merito attendevano la decisione della Consulta?

Corte
Corte

“Senza dubbio è autonoma come organo costituzionale di garanzia, ma non credo che avrebbe potuto risolvere il problema del precariato scolastico più dello sforzo coraggioso già realizzato con l’ordinanza n. 207/2013 di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia firmata dal Presidente Mattarella. C’era innanzitutto un problema enorme, giuridico, di ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale delle sette ordinanze dei Tribunali di Trento, Roma e Lamezia Terme, che avevano puntato solo ed esclusivamente alla sanzione del risarcimento dei danni e non della stabilizzazione ed avevano indicato come norma da dichiarare illegittima per contrasto con la direttiva soltanto l’art.4, comma 1, della legge n.124/1999. Del resto, mi pare che la confusione regni sovrana nella giurisprudenza di merito: Corte di giustizia (sentenza Mascolo, punto 116), Cassazione (sentenza n.10127/2012) e Corte costituzionale (ordinanza n.207/2013) sono univoche nell’escludere la possibilità che si applichi il risarcimento dei danni di cui all’art.36, comma 5, d. lgs. n.165/2001, mentre i giudici di merito continuano prevalentemente a inventarsi le soluzioni più fantasiose sul risarcimento dei danni, dimostrando ampiamente di aver perso la bussola. Quindi, non è che la Corte costituzionale, dopo aver escluso il risarcimento dei danni, avrebbe potuto individuare una sanzione effettiva diversa da quella ritenuta adeguata dalla Corte di giustizia, cioè la stabilità lavorativa dopo il superamento dei 36 mesi – tutto compreso, anche gli spezzoni di cattedra, le supplenze fino al termine delle attività didattiche, le sostituzioni effettive, oltre alle supplenze annuali -, perché la norma è chiara e non ammette un’applicazione ‘limitativa’ rispetto alla tipologia di supplenza. E anche per consentire l’applicazione dell’art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368/2001, la Corte costituzionale avrebbe dovuto fare i salti mortali e andare molto oltre le sue possibilità operative”.

 

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...notizia da tenere sott'occhio...."ordinanza della Corte"
…notizia da tenere sott’occhio….”ordinanza della Corte”